INVESTIMENTI DAL 1° APRILE 2019 COL SUPER AMMORTAMENTI

 

Il decreto crescita reintroduce il super ammortamento al 130%

 

Con la pubblicazione in G.U. del D.L. 34/2019 entrano in vigore, dal 1/05/2019, una serie di misure fiscali finalizzate alla crescita economica del paese. Tra gli interventi più rilevanti si evidenzia la reintroduzione del super ammortamento al 130% (+30% come nel 2018), per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31/12/2019, con la previsione di una limitazione di 2,5 milioni di euro.

 

Le altre novità contenute nel provvedimento sono: la revisione dell’Ires, l’aumento della deducibilità per lIMU al 50% nel 2019 (al 60% dal 2020 al 2021 e del 70% in seguito), obbligo per i soggetti forfetari di operare la ritenuta dacconto quali sostituti d’imposta a favore di propri lavoratori dipendenti/assimilati e la possibilità di fruire di un contributo (in luogo della detrazione) per le detrazioni sulle abitazioni, da parte del prestatore che ha realizzato lintervento, sotto forma di sconto.

 

Super ammortamento al 130%

Ritorna il super ammortamento al 130% per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, con estensione al 30 giugno 2020 in presenza di ordini vincolanti ed acconti minimi del 20% effettuati entro la fine del 2019. Risultano pertanto irrilevanti, ai fini dell’agevolazione, gli investimenti effettuati da gennaio a fine marzo 2019.

La proroga, che riguarda sia le imprese, che i professionisti, conferma l’impianto generale della legge di Stabilità del 2016, ma introduce un tetto massimo di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili. Significa che la spesa eccedente resterà quindi fuori dal beneficio.

L’incentivo riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli e altri mezzi di trasporto (art. 164 del Tuir), anche se strumentali all’attività propria dell’impresa e gli acquisti di fabbricati e costruzioni.

Per fruire del beneficio occorre che entro il 31 dicembre 2019 venga accettato l’ordine dal fornitore o, in generale, venga stipulato un accordo contrattuale vincolante che ha ad oggetto l’investimento. Non sono richieste forme particolari, quindi potrà trattarsi di proposte accettate o di scritture private secondo le ordinarie prassi in uso nell’impresa. Dovrà inoltre essere versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo risultante dal contratto.

 

Momento di individuazione dell'investimento

Al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato, e quindi se lo stesso rientri o meno nel suddetto periodo agevolato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dei super ammortamenti, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 del Tuir anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (circolare n. 4/2017, § 5.3).

Pertanto le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto  reale (senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà); per i beni in leasing rileva la data di consegna del bene al locatario; nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione, oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente; per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato.

 

Consegna entro il 30 giugno 2020

Oltre alla contrattazione e al versamento dell’acconto almeno del 20% nel 2019, occorre prestare attenzione al fatto che l’investimento si concretizzi con la consegna o spedizione entro la data limite del 30 giugno 2020.

Non necessita che il bene entro la data limite del 30 giugno sia entrato in funzione. Questa condizione riguardano infatti l’avvio della deduzione e non l’effettuazione.

 

Limite di investimento a 2,5 milioni di euro

Come detto, l’agevolazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

In caso di investimenti di ammontare superiore al limite massimo agevolabile, l’impresa dovrebbe essere libera di decidere a quali cespiti imputare la maggiorazione (presumibilmente a quelli con aliquota di ammortamento fiscale più elevata). Sul punto sarebbe opportuna una conferma dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

02/05/2019

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.